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Sez. 3, Sentenza n. 12562 del 24/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203303 - 01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Opposizione - Giudizio conseguente - Richiesta, con l'atto di opposizione, del giudizio ordinario - Irritualità - Equiparazione a nessuna richiesta - Conseguenze - Emissione del decreto di giudizio immediato.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203303-01

Poiché l'art. 464, primo comma, cod. proc. pen., prevede che con l'opposizione al decreto penale di condanna possano domandarsi, alternativamente, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e che inoltre, nel difetto di alcuna di tali richieste, il giudice emette decreto di citazione a giudizio immediato, qualora l'imputato, nell'atto di opposizione, presenti un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)