Sez. 5, Sentenza n. 1057 del 14/11/1978 Ud. (dep. 30/01/1979) Rv. 140990 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OBBLIGO DI PRENDERE IN ESAME TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OBBLIGO DI PRENDERE IN ESAME TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Il giudice assolve all'Obbligo della motivazione sol che giustifichi il suo convincimento sulla base della valutazione di quegli elementi ritenuti necessari o utili per la decisione, senza che sia obbligato a prendere singolarmente in esame tutte le argomentazioni proposte dalla difesa. Pertanto la mancata puntuale risposta a tutte le argomentazioni illustrate nei motivi di appello non costituisce difetto di motivazione tale da invalidare la sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)