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Sez. 5, Sentenza n. 1057 del 14/11/1978 Ud. (dep. 30/01/1979) Rv. 140990 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OBBLIGO DI PRENDERE IN ESAME TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140990-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - OBBLIGO DI PRENDERE IN ESAME TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*

Il giudice assolve all'Obbligo della motivazione sol che giustifichi il suo convincimento sulla base della valutazione di quegli elementi ritenuti necessari o utili per la decisione, senza che sia obbligato a prendere singolarmente in esame tutte le argomentazioni proposte dalla difesa. Pertanto la mancata puntuale risposta a tutte le argomentazioni illustrate nei motivi di appello non costituisce difetto di motivazione tale da invalidare la sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)