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Sez. 3, Sentenza n. 1503 del 22/04/1977 (Rv. 385221 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SULLA CONDANNA AL RILASCIO DEL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385221-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SULLA CONDANNA AL RILASCIO DEL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE.*

La cognizione della controversia appartiene alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie non solo quando attiene alle questioni relative alla proroga, ma anche quando si controverta sulla risoluzione del contratto e sulla condanna al rilascio del fondo; ne ha Rilevanza, a tal proposito, che la risoluzione del contratto sia stata giudizialmente domandata prima della scadenza pattizia, poiche la pronunzia di risoluzione importa la perdita del diritto alla proroga legale spettante al conduttore dopo la scadenza. Detta Competenza si estende, per il principio della devoluzione unitaria della controversia, a tutte le questioni pregiudiziali o connesse - come ad esempio la domanda di risarcimento dei danni connessa a quella di risoluzione del contratto - le quali di per se considerate, sarebbero devolute alla cognizione del giudice in Sede ordinaria. (Conf 1723/75, mass n 375357).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)