Codice civile
Testo vigente
Art. 314/21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Titolo IX. Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo I. Dei diritti e doveri del figlio
Art. 315 Stato giuridico della filiazione
1. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Art. 315-bis Diritti e doveri del figlio
1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa.
Art. 316 Responsabilita' genitoriale
1. Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.321322
2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.321322
3. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio.321322
4. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
5. Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Art. 316-bis Concorso nel mantenimento
1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
2. In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.321322
3. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
1. Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilita' genitoriale, questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
2. La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.
Art. 317-bis Rapporti con gli ascendenti
1. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
2. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
Art. 318 Abbandono della casa del genitore
1. Il figlio , sino alla maggiore eta' o all'emancipazione, non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
5. L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.321322
6. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilita' genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
1. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
1. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
2. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
3. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 324 Usufrutto legale
1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore eta' o all'emancipazione.
2. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
3. Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.