Sez. 2, Sentenza n. 11743 del 01/08/2003 (Rv. 565600 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata in causa - Soccombenza - Applicabilità - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
In tema di spese giudiziali civili il principio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte tenuta al rimborso delle spese sostenute dal chiamato in garanzia pure nel caso in cui nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o non sia stata emessa alcuna pronuncia. Ne deriva che le spese sostenute dal chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)