Sez. 2, Sentenza n. 700 del 05/03/1969 (Rv. 338967 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - RICHIAMO DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE CONSIDERAZIONI DI DIRITTO ESPOSTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - RICHIAMO DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE CONSIDERAZIONI DI DIRITTO ESPOSTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - LIMITI.*
Non adempie l'Obbligo della motivazione - la quale consiste nell'esposizione degli elementi sostanziali della ratio decidendi - il giudice di appello che fa propria la decisione del giudice di primo grado, dopo essersi limitato a richiamare gli elementi di fatto e le considerazioni di diritto dal medesimo utilizzati, senza sottoporre previamente gli uni e le altre al vaglio critico richiesto con i motivi di gravame, salvo che la dimostrazione della ratio decidendi adottata riesca a disvelare, di per se, l'apoditticita dei motivi ed il loro contrasto con tutte le risultanze obbiettive della causa e, conseguentemente, l'implicito esame di essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)