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Sez. 1, Sentenza n. 19 del 05/01/1984 (Rv. 432270 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CAUSE DI FORZA MAGGIORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AD ENTRAMBI I GENITORI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432270-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CAUSE DI FORZA MAGGIORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AD ENTRAMBI I GENITORI - NECESSITÀ.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la forza maggiore, da cui sia derivata la Mancanza di assistenza morale e materiale del minore, deve rispecchiare una situazione a carattere temporaneo, suscettibile di essere superata a breve scadenza. Tale forza maggiore non sussiste qualora, l'esistenza della stessa sia accertata nei confronti di uno solo dei genitori, ma non ricorra nei confronti dell'altro in quanto siffatta forza maggiore - dovendo essere valutata unitariamente per l'effetto finale derivatone - non può che coinvolgere entrambi i genitori e deve perciò ritenersi insussistente se alle carenze dell'un genitore poteva supplirsi con il fattivo comportamento dell'altro. (V 6105/81, mass n 416902; (V 1822/81, mass n 412508).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)