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Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673398-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.

Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 55 com. 3, Legge Falliment. art. 61 com. 1, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)