Sez. 2, Sentenza n. 452 del 20/02/1971 (Rv. 350058 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E INTERINALI - PROVVEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AD ALTRO GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - AD ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E INTERINALI - PROVVEDIMENTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AD ALTRO GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - AD ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITA.*
Il provvedimento del pretore, a seguito di denunzia di nuova opera, col quale si autorizzi la continuazione o si disponga la sospensione dei lavori e si assegni alle parti un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, e da considerare sentenza, contenendo una pronunzia sulla Competenza e chiudendo definitivamente il periodo preliminare destinato dalla legge ai provvedimenti cautelarì ne puo essere modificato o revocato. Pertanto, la successiva pronunzia con la quale il giudice della riassunzione dichiara la propria incompetenza per materia in relazione ad alcuni capi di domanda, sul presupposto che siano attinenti alla tutela possessoria, attribuita alla Competenza esclusiva del pretore, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, previsto dall'art 45 cod proc civ, che giustifica la richiesta di ufficio o anche la richiesta di parte del regolamento. (V 3990'68, mass n 337567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)