diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 14/06/1968 (Rv. 333901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - APPLICABILITA DEL DIVIETO AL PROCEDIMENTO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - APPLICABILITA DEL DIVIETO AL PROCEDIMENTO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

Il disposto dell'art. 372 cod.proc.civ., che fa divieto, salve le eccezioni in esso previste, di produrre davanti alla Corte di Cassazione documenti che gia non siano stati acquisiti agli Atti nei precedenti gradi del processo, e applicabile anche al procedimento per regolamento di Competenza. (V. 1933-66, massima n.323756 2344-64, 4208-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)