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Sez. 2, Sentenza n. 322 del 02/02/1973 (Rv. 362237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - FASCICOLO DI UFFICIO - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - FASCICOLO DI UFFICIO - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Poiche nel giudizio per Cassazione sono realmente indispensabili 'gli Atti e i documenti sui quali il ricorso si fondà, oltre, beninteso, la sentenza impugnata, non solo non sussiste improcedibilita del ricorso, ma neppure vi e necessita di rinviare la decisione, qualora non risulti pervenuto alla cancelleria della Corte il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e tuttavia il ricorso possa essere deciso sulla base degli Atti depositati dalla parte. (V 743/71, mass n 350553; 368/71, mass n 349938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)