Sez. L, Sentenza n. 2557 del 29/03/1990 (Rv. 466254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE ESPLETATE - LIMITAZIONE AL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE ESPLETATE - LIMITAZIONE AL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al precetto dettato dall'art. 36 cost., che prevede il diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente, l'indagine del giudice del merito, diretta all'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore, non può essere limitata all'ultimo quinquennio ma deve estendersi a tutta la durata del rapporto di lavoro, ancorché il diritto alle differenze retributive si prescriva nel termine di cinque anni ed il diritto alla qualifica superiore nel termine di dieci anni, atteso che tale accertamento può rivelare l'esistenza di un patto contrario al principio dell'irriducibilità della retribuzione, posto dallo art. 2103 cod. civ., e quindi affetto da nullità. (V 927/89, mass n 461922; (V 806/88, mass n 457205).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)