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Sez. 4, Sentenza n. 11359 del 06/10/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233661 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Condizioni - Gravità del fatto - Motivazione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233661-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto (articolo 162 bis, comma quarto, cod.pen.) nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta; al contrario, se la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, è sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)