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Sez. L, Sentenza n. 6325 del 19/03/2014 (Rv. 630021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Trasferimenti collettivi disposti in base ad accordi sindacali di riorganizzazione sindacale - Rapporti tra contrattazione collettiva e i suddetti accordi - Art. 16 del c.c.n.l. del settore telecomunicazioni del 16 settembre 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

L' art. 16 del c.c.n.l. delle aziende del settore delle telecomunicazioni del 9 settembre 1996 non si applica ai trasferimenti disciplinati da accordi sindacali di ambito nazionale regolatori di un processo di riorganizzazione aziendale, disposti sulla base di una procedura concordata in sede sindacale, con formazione di graduatorie redatte in forza di criteri predeterminati con le quali le organizzazioni sindacali abbiano inteso operare, con valenza preventiva e generale, il contemperamento tra le esigenze aziendali e le situazioni personali dei singoli dipendenti interessati, trattandosi di disposizioni di carattere speciale rispetto a quelle contenute nel contratto collettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)