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Sez. 3, Sentenza n. 2322 del 17/10/1966 Ud. (dep. 10/01/1967) Rv. 103144 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 4 GIUGNO 1966 N 332 - RINUNCIA - CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENDENTE E ONERE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1966-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103144-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 4 GIUGNO 1966 N 332 - RINUNCIA - CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENDENTE E ONERE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE.*

Condizione necessaria e sufficiente per la concessione di un'amnistia rinunciabile e la conoscenza da parte dell'imputato che pende a suo carico un procedimento penale per un fatto comunque suscettibile dell'applicazione di detto beneficio. Di conseguenza, di nulla potra egli dolersi ogni volta che, ottenuta siffatta conoscenza, non si sia reso diligente a rinunziare, perche esclusivamente a lui la legge rimette l'Onere della iniziativa per l'Esercizio di detta facolta. (applicazione di specie in relazione al DPR 4 giugno 1966, n 332, art 14).*

Riferimenti normativi: Legge 04/06/1966 num. 332 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)