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Sez. 2, Sentenza n. 69 del 10/01/1972 (Rv. 355762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA ED UNIVOCA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA ED UNIVOCA - NECESSITA.*

L'art 346 cod proc civ impone alle parti l'Onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni che non siano state accolte nella sentenza di primo grado. Per la riproposizione di tali istanze non sono richieste formule sacramentali, ma e tuttavia necessario che la volonta di riproporre all'esame del giudice superiore le domande e le eccezioni precedentemente disattese risulti in maniera esplicita e non equivoca, in modo da consentire la Determinazione delle singole domande ed eccezioni oggetto del richiesto riesame. (Conf 996'70, mass n 346496).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)