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Sez. 2, Sentenza n. 3673 del 06/11/1968 (Rv. 336968 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ATTORE DI AVER USUCAPITO LA ZONA DI CONFINE - AMMISSIBILITA ANCHE IN CASO DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1968-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336968-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'ATTORE DI AVER USUCAPITO LA ZONA DI CONFINE - AMMISSIBILITA ANCHE IN CASO DI CAUSA.*

Nel giudizio di regolamento dei confini, l'attore puo dedurre di aver usucapito la zona posta a confine con il fondo della controparte. In quest'ipotesi, ove tale assunto risulti fondato, cessa l'incertezza sulla proprieta di detta zona e la pronunzia del giudice si limitera ad una mera apposizione di termini. In caso contrario, se cioe l'usucapione non si sia verificata ed il possesso della zona di confine sia promiscuo ed il confine incerto, il giudice adito provvedera a determinare la linea di confine in base ai titoli incontestati acquisiti agli Atti. La tesi dell'attore di aver usucapito la zona di confine puo essere ritualmente proposta anche nel corso del giudizio di primo grado trattandosi non di domanda nuova, ma di precisazione della domanda iniziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)