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Sez. L, Sentenza n. 1733 del 14/03/1980 (Rv. 405349 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - FUNZIONE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405349-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - FUNZIONE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN CASSAZIONE.*

Il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito, in materia di lavoro dall'art 437 cod proc civ, attiene al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione e si ricollega alla struttura e funzione di tale processo, in cui l'esigenza di rispettare detto principio si traduce in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione ed il vizio relativo puo essere rilevato anche d'ufficio in Sede di legittimita, con potere di indagine, anche in fatto, trattandosi di error in procedendo. (V 3709/79, mass n 400127; (V 3219/79, mass n 399590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)