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Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno

Testo in vigore al

Art. 5

1. L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci del comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonche' l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art.
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della legge 2 luglio 1952, n. 703.
"Alla stessa Commissione e' altresi' demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.
"In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.
"Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.
"Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.
"Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.
"Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione".

Art. 6

1. L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, e' sostituito dal seguente:
"Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso".

Art. 7

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province di cui al primo comma, dell'art. 332 e all'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

2. "Agli effetti del comma precedente la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario di Stato da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al 5°, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonche' di un presidente di Giunta provinciale o di un sindaco, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno.

3. "Il Ministro per l'interno stabilisce, mediante decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, direttive di carattere generale, cui devono uniformarsi le Giunte provinciali amministrative nell'esame delle deliberazioni dei comuni e delle province, che comunque importino variazioni del trattamento economico del dipendente personale o modifiche dei rispettivi ruoli organici".

Art. 8

1. Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente:
"Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno;
quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.
"Le censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale".

Art. 9

1. Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente:
"Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la Commissione provinciale di disciplina e' composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.
Con lo stesso decreto si provvede, altresi', alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti.
"Un funzionario di prefettura di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10°, esercita le funzioni di segretario.
"I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati si designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale".

Art. 10

1. Il primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, e' sostituito dal seguente:
"In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovane degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati".

Art. 11

1. L'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, a' sostituito dal seguente:
"Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.
"Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.
"Tutte le altre appartengono alla seconda classe".

Art. 12

1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, concernente la omologazione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che riguardino modificazioni ai ruoli organici del personale od alle relative norme regolamentari, e' soppresso.

Art. 15

1. L'art. 2 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, e' sostituito dal seguente:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.
Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore
.

Art. 16

1. L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e' sostituito dal seguente:
I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalita' consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse.
Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede.
I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province.
Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.
Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto ed in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.
In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge
.

Art. 17

1. I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinche' i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza.

2. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti.

3. Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sara' da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 18

1. I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio.

2. I servizi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 21 - sezione 2ª - delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonche' quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumera' la denominazione di Divisione 5ª - Assistenza pubblica.

Art. 19

1. Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946.

2. Il testo del n. 3 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
"Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente ben emerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425".

3. All'art. 7 dello stesso decreto legislativo e' aggiunto il seguente comma:
"Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato".

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, lett. f), ed all'art. 13 dello stesso decreto legislativo sono abrogate.

Art. 20

1. Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonche' quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1 marzo 1947 per esigenze di attivita' assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno.

2. L'amministrazione di detto personale e' trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 21

1. L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza essere autorizzati.
L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni".

Art. 22

1. Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Art. 23

1. L'art. 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
L'autorizzazione e' chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.
La domanda e' presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".

Art. 24

1. L'art. 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Art. 25

1. Il terzo comma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l'art. 3 del regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei componenti di ogni fabbriceria e' determinato nell'apposito regolamento. Puo' essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi".