Sez. 1, Sentenza n. 16321 del 10/01/2024 Cc. (dep. 18/04/2024) Rv. 286347-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non ha collaborato con la giustizia - Misure alternative alla detenzione - Presupposti - Adempimento dell'obbligo risarcitorio - Necessità - Richiesta della persona offesa - Irrilevanza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria).
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)