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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5477 del 25/02/2019 (Rv. 652926 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda per nuovo stato invalidante sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziario - Requisito contributivo cd. relativo - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino - Necessità.
Stato
decisa il 2019-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652926-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Nella decisione di ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l'esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)