Sez. 1, Sentenza n. 331 del 28/02/1966 Ud. (dep. 20/06/1966) Rv. 101733 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MISURE DI SICUREZZA - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA NON INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE - ILLEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MISURE DI SICUREZZA - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA NON INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE - ILLEGITTIMITA.*
Il giudice di appello, allorquando appellante sia il solo imputato, non puo, in base al principio del tantum devolutum quantum appellatum, sottoporre il condannato ad una misura di sicurezza, non applicata dal giudice di primo grado, ne modificare peggiorativamente le modalita di esecuzione di quella applicata dal primo giudice. (fattispecie in tema di ricovero in casa di cura e di custodia in cui il giudice di appello, modificando la decisione di primo grado, ha disposto che l'esecuzione della misura dovesse seguire, anziche precedere, l'esecuzione della pena).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 220 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)