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Sez. 3, Sentenza n. 2283 del 04/02/2005 (Rv. 579853 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/92 - Garanzia assicurativa dei danni subiti dal coniuge trasportato, comproprietario del veicolo per effetto della comunione legale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579853-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

Ai sensi dell'art.4, lett.a) legge 24 dicembre 1969 n.990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), applicabile nella fattispecie, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro; per l'esistenza di un'intima connessione fra il diniego di risarcibilità a favore del coniuge trasportato (con) titolarità, in capo al medesimo in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (ordinanza Corte Costituzionale n. 76 del 1997 e 261 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)