Sez. L, Sentenza n. 6608 del 11/11/1986 (Rv. 448764 - 01)
AGENZIE (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - ELEMENTO NATURALE - DEROGA - AMMISSIBILITÀ - FORMA TACITA - IDONEITÀ - ESTREMI - MANIFESTAZIONE AL MOMENTO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA.*
AGENZIE (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - ELEMENTO NATURALE - DEROGA - AMMISSIBILITÀ - FORMA TACITA - IDONEITÀ - ESTREMI - MANIFESTAZIONE AL MOMENTO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA.*
In tema di rapporto di Agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ., costituisce un elemento naturale, ma non essenziale del contratto e quindi può essere validamente derogato dalle parti sia mediante una clausola espressa, che con una tacita manifestazione di volontà che può desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto ed anche, successivamente, al momento dell'esecuzione dello stesso. (V 2013/82, mass 419857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)