Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 02/10/1975 (Rv. 377214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EQUIPARAZIONE - ESCLUSIONE - VERSAMENTO - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSOGGETTAMENTO ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EQUIPARAZIONE - ESCLUSIONE - VERSAMENTO - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSOGGETTAMENTO ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE.*
Le somme che, di volta in volta, sono versate dal datore di lavoro per adempiere ai suoi obblighi contributivi, e che passano dal suo patrimonio a quello dell'istituto assicuratore, non sono equiparabili a fondi speciali per la previdenza e l'assistenza, inquadrabili fra i patrimoni di destinazione, cui si applica la norma dell'art 2117 cod civ. i relativi pagamenti, percio, sono suscettibili di revoca in Sede fallimentare. (Conf 2079/71, mass n 352753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)