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Sez. 3 - , Sentenza n. 37607 del 16/10/2020 Ud. (dep. 29/12/2020) Rv. 280506 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Pene accessorie - Esclusione dalla successione della persona offesa - Indegnità a succedere ex art. 463 cod. civ. - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280506-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria - intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione - poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609, Cod. Civ. art. 463, Cod. Civ. art. 466, Cod. Civ. art. 533 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)