Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 11/06/1976 Ud. (dep. 09/02/1977) Rv. 135270 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicabilita della circostanza attenuante prevista dall'art 62, n 4 cod pen non basta che il danno sia lieve, ma occorre che rivesta il carattere di speciale tenuita. Non puo essere considerato danno di speciale tenuita, quello di lire cinquantamila, pur tenendo conto della attuale svalutazione monetaria, soprattutto se riferito alla modestia delle condizioni economiche della persona offesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)