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Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 18/07/1962 (Rv. 253007 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI DI PRIMO GRADO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1962-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253007-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI DI PRIMO GRADO DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Non pronuncia ultra petita il giudice d'appello che di ufficio condanni la parte soccombente alle spese di primo grado senza che vi sia al riguardo uno specifico motivo di gravame, in quanto la condanna del soccombente alle spese giudiziali costituisce la conseguenza dell'attuazione del diritto a favore di una parte ed in quanto il giudice deve provvedervi anche di ufficio, una volta che quella attuazione abbia definitivamente disposta. (Conf 1970/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)