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Sez. 1, Sentenza n. 1161 del 06/05/1966 (Rv. 322328 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - ULTIMAZIONE DEGLI EDIFICI - NOZIONE - IDONEITA ALL'ABITAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322328-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - ULTIMAZIONE DEGLI EDIFICI - NOZIONE - IDONEITA ALL'ABITAZIONE.*

La legge 21 luglio 1949, n.408, col subordinare il diritto alla esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione alla condizione che gli edifici siano ultimati entro i termini di legge, ha inteso riferirsi al momento nel quale gli edifici stessi siano idonei ad essere abitati, e non esige anche che essi siano occupati materialmente. *

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1949 num. 408 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)