Sez. 5, Sentenza n. 40278 del 06/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 268199 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Delitto previsto dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992 - Commesso da cittadino italiano all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni per la procedibilità - Mancanza - Necessità di eccezione da parte dell'interessato - Sussistenza.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356 del 1992, commesso dal cittadino all'estero, è punito secondo la legge italiana solo se l'autore del reato si trova nel territorio dello Stato e qualora il Ministro della giustizia abbia proposto richiesta in tal senso. (In motivazione la S.C. ha peraltro precisato che il difetto di procedibilità deve costituire oggetto di specifica eccezione da parte dell'interessato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)