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Sez. 2, Ordinanza n. 1653 del 12/06/1973 Cc. (dep. 08/08/1973) Rv. 124791 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITA DEL FATTO - PERSONALITA MORALE - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124791-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITA DEL FATTO - PERSONALITA MORALE - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*

Ai fini della concessione o del diniego della liberta provvisoria il giudice deve specificamente valutare la gravita del fatto con riferimento alle concrete circostanze del fatto stesso e la personalita morale dell'imputato con riferimento non solo ai suoi precedenti penali, quali risultano dal certificato penale, ma anche alla capacita a delinquere dimostrata con il reato attribuitogli. (contra 124131, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)