Sez. L, Sentenza n. 16216 del 28/10/2003 (Rv. 567750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio "improprio" (non intrinsecamente collegato alla prestazione lavorativa) - Concretizzazione in attività strettamente connesse a detta prestazione - Rilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima.(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla rendita ai familiari superstiti del titolare di un'azienda agricola, deceduto per le esalazioni di gas in un pozzo nel quale si era calato per soccorrere l'appaltatore dei lavori di costruzione del pozzo stesso, senza accertare se detto infortunio fosse ricollegabile ad un'attività connessa alla sua prestazione lavorativa, verificando la natura del rapporto avente ad oggetto l'affidamento ad un terzo della realizzazione del pozzo, ed il non totale trasferimento all'assuntore dei lavori del potere di fatto sull'immobile, la destinazione del pozzo ad attività connesse a quelle agricole.)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)