Sez. L, Sentenza n. 989 del 01/02/1994 (Rv. 485167 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione o giuridica inesistenza - Conseguente improcedibilità dell' appello - Disciplina ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza del contraddittorio - non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 cod. proc. civ. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione - e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)