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Sez. L, Sentenza n. 989 del 01/02/1994 (Rv. 485167 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione o giuridica inesistenza - Conseguente improcedibilità dell' appello - Disciplina ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485167-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza del contraddittorio - non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 cod. proc. civ. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione - e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)