Sez. 1, Sentenza n. 4617 del 22/05/1990 (Rv. 467326 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - ONERE DEL CLIENTE CIRCA LA CONTESTAZIONE DELLA CONTABILITÀ COMUNICATA IN ESTRATTO - CONSEGUENZA - EFFICACIA PROBATORIA DELLA CONTABILITÀ - PROVA DEL SALDO ATTIVO A FAVORE DELLA BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - ONERE DEL CLIENTE CIRCA LA CONTESTAZIONE DELLA CONTABILITÀ COMUNICATA IN ESTRATTO - CONSEGUENZA - EFFICACIA PROBATORIA DELLA CONTABILITÀ - PROVA DEL SALDO ATTIVO A FAVORE DELLA BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nei contratti bancari in conto corrente, il principio, secondo cui spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto (art. 1832 cod. civ., richiamato dall'art. 1857 cod. civ.), comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca, qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo. (V 23/81, mass n 410408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)