Sez. 1, Sentenza n. 9292 del 18/09/1997 (Rv. 508118 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 66 legge fall..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)