Sez. 1 - , Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020 (Rv. 657835 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Condizione di omosessualità – Previsione dell’omosessualità come reato – Conseguenze – Atto di persecuzione – Configurabilità – Condizioni – Minacce di condotte violente od esposizione a trattamenti inumani e degradanti – Protezione sussidiaria – Configurabilità – Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l'omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)