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Sez. U, Ordinanza n. 29678 del 10/11/2025 (Rv. 676795-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. - Censure riguardanti l’interpretazione del giudicato - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676795-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO

Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).

Costituzione art. 111 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)