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Sez. L, Sentenza n. 5313 del 16/06/1987 (Rv. 453895 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - APPLICABILITÀ NEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453895-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - APPLICABILITÀ NEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La norma dell'art. 348, comma primo, cod.proc.civ., che commina l'improcedibilità dell'appello nel caso di protratta inattività dell'appellante non è applicabile nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, con la conseguenza che, qualora l'appellante non compaia alla udienza di discussione, il giudice (stante anche il divieto di udienze di mero rinvio sub. Art. 420 cod.proc.civ.) deve decidere comunque e direttamente l'impugnazione nel merito, senza che abbia rilievo il rinvio disposto ad altra udienza, che non può preludere alla dichiarazione d'improcedibilità ex art. 348 cit., configurando una semplice ipotesi di inattività processuale, per effetto della quale non viene meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito dell'impugnazione. (V 104/87, mass n 449894; (V 2845/85, mass n 440605; (V 1884/82, mass n 449727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)