Sez. 5, Sentenza n. 3820 del 10/01/2013 Ud. (dep. 24/01/2013) Rv. 254568 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata a fatti di lieve entità - Obbligatorietà dell'aumento per la recidiva di cui al comma quinto art. 99 cod. pen. per il tramite dell'art. 407, comma secondo, lett. a, cod.proc.pen. - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità, non opera l'obbligatorietà della recidiva prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., non rientrando il reato in esame nelle ipotesi previste dall'art. 407, comma secondo, lett. a, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)