Sez. 1, Sentenza n. 33420 del 12/07/2001 Cc. (dep. 05/09/2001) Rv. 219659 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Rigetto dell'istanza - Motivazione basata sulla mera presa d'atto dell'esistenza di procedimenti penali per fatti posteriori alla cessazione della misura - Legittimità - Esclusione - Onere motivazionale del giudice - Contenuto - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di riabilitazione relativa a misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) di cui all'art. 15 legge 3 agosto 1988, n. 327, l'obbligo di motivazione da parte del giudice che rigetti la richiesta non è soddisfatto ove egli si limiti a prendere atto dell'instaurazione di alcuni procedimenti penali, per fatti successivi alla cessazione della misura, a carico del richiedente, atteso che il giudicante ha il dovere di verificare le fonti e il contenuto delle accuse che hanno originato tali procedimenti e i relativi sviluppi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)