Sez. 2, Sentenza n. 508 del 01/02/1985 Cc. (dep. 19/03/1985) Rv. 168339 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGO DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI RIESAME AD UNA DECISIONE NEGATIVA IN CASO DI INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DI INTERDIPENDENZA TRA IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO E IL PROCEDIMENTO DI RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGO DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI RIESAME AD UNA DECISIONE NEGATIVA IN CASO DI INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DI INTERDIPENDENZA TRA IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO E IL PROCEDIMENTO DI RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.*
In caso di dichiarata volontà del P.m. di instaurazione di giudizio direttissimo il tribunale della libertà, adito in Sede di riesame di provvedimento sulla libertà personale, non è obbligato, per non vanificare l'art. 502 cod. proc. pen., ad una decisione negativa sull'istanza di riesame proposta dall'imputato e comunque non è privato del suo potere decisionale - trattasi, invero, di due procedure non interdipendenti e non incompatibili, e possono perciò coesistere nei limiti in cui le particolarità del caso, e soprattutto i tempi del loro promovimento, lo consentono, giacché il legislatore non ha, allo stato, dettato norme limitative o di raccordo, al fine di assicurare un'armonia processuale e di eliminare eventuali situazioni di attrito, generate dall'evoluzione del duplice "iter", soprattutto con riferimento alla libertà personale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)