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Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 18/10/1985 (Rv. 442455 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - SOPRATTASSE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442455-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - SOPRATTASSE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*

Fra le somme dovute per tasse ed imposte indirette sugli affari, soggette alla disciplina degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29 (autenticamente interpretata dall'art. unico della legge 28 marzo 1962 n. 147), vanno comprese quelle dovute a titolo di soprattassa, in considerazione del carattere integrativo della relativa prestazione rispetto al tributo cui si riferisce e della sua conseguente identica natura. Anche per tali soprattasse, pertanto, quale quella dovuta sull'imposta di registro a seguito di decadenza dai benefici concessi in Sede di registrazione dell'atto; gli interessi di mora decorrono dal giorno dell'insorgenza dello Obbligo di pagamento del tributo principale. (V 5115/82, mass n 422991).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)