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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14782 del 10/07/2020 (Rv. 658246 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE | Espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare - Spese di acquisizione - Oneri difensionali - Rimborso al Comune - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658246-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE

In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 12 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)