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Sez. L, Sentenza n. 5680 del 21/12/1977 (Rv. 389205 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IRRICEVIBILITA PER TARDIVITA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA RIPRESENTAZIONE DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1977-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389205-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IRRICEVIBILITA PER TARDIVITA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA RIPRESENTAZIONE DEL RICORSO.*

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, qualora il ricorso amministrativo dell'assicurato sia stato dichiarato irricevibile perche tardivo, il giudice non puo dichiarare improponibile la domanda giudiziaria per difetto di una condizione dell'Azione, ma, ai sensi degli artt 8 legge n 533 del 1973, che impedisce di tener conto, nel procedimento amministrativo, delle decadenze gia verificatesi, e 443 capoverso cod proc civ, deve sospendere il giudizio e fissare un termine di sessanta giorni per la ripresentazione del ricorso in Sede amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)