Sez. 3, Sentenza n. 334 del 08/02/1967 (Rv. 326192 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
La nullita della sentenza, alla quale fa riferimento l'art. 372 cod. proc.civ. per consentire la produzione di documenti ad essa relativi nel giudizio di Cassazione, attiene alla Mancanza dei requisiti formali della sentenza stessa (art. 132 n. 5, 156, 141 e 360 n. 4 cod.civ.) e non alle irregolarita del procedimento che possono ripercuotersi sulla sentenza. Pertanto, non e ammessa la produzione in Cassazione di nuovi documenti attinenti al difetto di rappresentanza delle parti nelle fasi di merito, sotto il profilo che tale aspetto involge la nullita della sentenza impugnata. Conforme alla sentenza n.1773-66, massima n.323457.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)