Sez. 5, Sentenza n. 12880 del 21/05/2008 (Rv. 603903 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contestazione dei criteri adottati dal contribuente per la redazione del bilancio - Ammissibilità - Determinazione di immediata maggiore pretesa impositiva - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di errata contabilizzazione di penale per riduzione di contratto pluriennale.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è facoltà dell'Ufficio finanziario contestare anche solo i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva, e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi; ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento limitato alla censura contro il metodo di contabilizzazione ed il sistema di deduzione di una spesa sostenuta, assolvendo il predetto atto ad una funzione di regolarizzazione di altri aspetti del comportamento tributario della parte nel periodo, e di assicurazione del corretto svolgimento del rapporto fiscale nel futuro. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui l'Ufficio aveva escluso la possibilità di contabilizzare tra le immobilizzazioni una penale percepita dalla società contribuente per la risoluzione consensuale di un contratto pluriennale, ritenendo inammissibili le deduzioni registrate negli anni successivi quali quote di ammortamento, in mancanza di qualsiasi correlazione con ricavi ottenuti negli esercizi successivi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)