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Sez. 2, Sentenza n. 1106 del 06/03/1978 (Rv. 390475 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA PER PERSPICUA INDICIA - CARATTERE DI PROVA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI CONGRUENZE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390475-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVA PER PERSPICUA INDICIA - CARATTERE DI PROVA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI CONGRUENZE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per perspicua indicia, prevista dall'art 2727 cod civ, pur non avendo, per sua natura, l'evidenza sensibile e la concretezza della prova storica, deve tuttavia obbedire, perche possa costituire fonte di convincimento per il giudice, a un rigoroso processo formativo logico, tanto da presentare il medesimo grado di certezza: il giudizio sulla congruenza degli elementi che possano sostanziare la presunzione semplice si risolve in un apprezzamento di fatto che si sottrae al Sindacato di legittimita se correttamente e adeguatamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)