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Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 10/11/1971 Ud. (dep. 06/06/1972) Rv. 121228 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI DENARO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - IRRILEVANZA - CONCUSSIONE - IN GENERE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121228-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI DENARO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - IRRILEVANZA - CONCUSSIONE - IN GENERE - DIFFERENZA.*

Quando il cittadino non e vittima dell'Azione illecita del pubblico ufficiale, ma partecipa ad essa, attraverso le tante forme anche larvate che azioni del genere possono assumere, e se ne avvantaggia, conseguendo un utile che altrimenti gli sarebbe precluso, non e ipotizzabile il reato di concussione, ma nel fatto deve essere ravvisata un'ipotesi di corruzione. In una tale situazione non ha importanza il fatto che sia stato il pubblico ufficiale a richiedere l'illecita utilita o comunque a prendere l'iniziativa dell'accordo criminoso; perche l'offerta o la richiesta rappresentano il momento terminale di una situazione gia pervenuta a maturazione attraverso un concordante comportamento malizioso delle parti. (V 117856, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)