Sez. 5, Sentenza n. 4646 del 24/04/1981 Ud. (dep. 15/05/1981) Rv. 148900 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DI BENI SICURAMENTE ESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - CONFIGURABILITA DEL DELITTO - LIMITI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DI BENI SICURAMENTE ESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - CONFIGURABILITA DEL DELITTO - LIMITI.*
Nel caso in cui, nonostante la mancata giustificazione della destinazione data a beni sicuramente esistenti, in epoca anteriore e prossima al fallimento, nel patrimonio del fallito e non rinvenuti in Sede di inventario, venga meno, per qualsiasi causa, la certezza della distrazione, il giudice, in armonia con i principi che regolano la prova della responsabilita, puo escludere il fatto o dubitare della sua esistenza.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)