diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 22/02/1994 (Rv. 485405 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Opponente - Nomina di un difensore - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - Notificazione a cura della cancelleria - Destinatario.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485405-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

In tema di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la notificazione, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, quando l'opponente si sia avvalso del patrocinio di difensore, va effettuata al difensore medesimo, ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689, non quindi alla parte presso il suo procuratore, in quanto nella citata norma il termine procuratore va inteso (in collegamento anche al precedente art. 22 stessa Legge ed agli art. 82, R.D. N. 37 del 1924, 84 e 170 cod. proc. civ.) come riferito al procuratore legale e non ad un eventuale procuratore generale o speciale "ad negotia" della parte opponente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 24/11/1982 num. 89 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)